Art. 1 Definizioni

I termini indicati di seguito hanno, nel presente statuto e nel regolamento del Rotary International, il significato a lato a meno che il contesto non indichi altrimenti:

1. Consiglio: 2. Club:
3. Socio:
4. Anno:

5. RI:
6. Governatore:

il Consiglio centrale del Rotary International.
un Rotary club.
un socio attivo di un club, che non sia onorario.
l’anno sociale rotariano che inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno successivo.

Rotary International.
il governatore di un distretto rotariano.

Art. 2 Nome e descrizione

Il nome di questa organizzazione è Rotary International. Il RI è l’associazione dei Rotary club di tutto il mondo.

Art. 3 Finalità

Le finalità del RI sono:

  1. (a)  sostenere i club e i distretti nello svolgimento di programmi e attività che favoriscano lo Scopo del Rotary;
  2. (b)  promuovere, diffondere e amministrare il Rotary nel mondo;
  3. (c)  coordinare e dirigere le attività del Rotary.

Art. 4 Scopo

Lo Scopo del Rotary è di diffondere il valore del servire, motore e propulsore ideale di ogni attività. In particolare, esso si propone di:

Primo. Promuovere e sviluppare relazioni amichevoli fra i propri soci per renderli meglio atti a servire l’interesse generale;

Secondo. Informare ai principi della più alta rettitudine l’attività professionale e imprenditoriale, riconoscendo la dignità di ogni occupazione utile e facendo sì che venga esercitata nella maniera più nobile, quale mezzo per servire la collettività;

Terzo. Orientare l’attività privata, professionale e pubblica di ogni socio del club secondo l’ideale del servire;

Quarto. Propagare la comprensione reciproca, la cooperazione e la pace a livello internazionale mediante il diffondersi nel mondo di relazioni amichevoli fra persone esercitanti diverse attività economiche e professionali, unite nel comune proposito e nella volontà di servire.

Art. 5 Associazione

1. Composizione. Il Rotary International è composto dai club associati in regola con quanto esposto nel presente statuto e nel regolamento.

2. Composizione dei club.
(a) Ogni club è composto da adulti che godano di buona reputazione nel proprio ambito

professionale o nella comunità, e che siano titolari, soci, amministratori o funzionari di 1

un’impresa, o che esercitino un’attività o una professione stimata e che siano interessati a servire le comunità nel mondo e siano domiciliati o lavorino nella località del club o nelle sue vicinanze. Un socio attivo che si trasferisca al di fuori della località del club può mantenerne l’associazione dietro delibera del consiglio direttivo, purché continui a soddisfare tutti i requisiti di appartenenza al club.

  1. (b)  Ogni Rotary club deve avere un effettivo ben equilibrato, all’interno del quale non ci siano settori o professioni predominanti. Il club non può ammettere un nuovo socio attivo in una categoria professionale che sia già rappresentata da cinque o più soci, a meno che il club non abbia più di 50 soci, nel qual caso può ammettere un nuovo socio attivo in una categoria, purché il numero dei suoi rappresentanti non superi il 10% dei soci attivi del club. Il numero complessivo dei rappresentanti di una categoria non include i soci pensionati. La categoria di appartenenza di un socio che si trasferisce o di un Roratactiano o un alumno Rotary, secondo la definizione approvata dal Consiglio centrale, non impedisce l’ammissione a socio attivo, anche se tale ammissione viola temporaneamente i limiti numerici di categoria. Il socio che cambia categoria può mantenere la propria affiliazione al club nella nuova categoria indipendentemente da queste restrizioni.
  2. (c)  Il regolamento del RI può prevedere che nei club vengano ammessi soci attivi e onorari e stabilire i rispettivi requisiti.
  3. (d)  Nei Paesi in cui la parola “club” ha una connotazione negativa, con l’approvazione del Consiglio centrale i club possono non usarla.

3. Ratifica dello statuto e del regolamento. Con l’accettazione dell’attestato di appartenenza al RI, un club accetta lo statuto e il regolamento dello stesso, con le loro eventuali modifiche, e si impegna a osservarli salvo quanto disposto dalla legge.

4. Eccezioni. Il Consiglio centrale, come progetto pilota, può consentire l’affiliazione o la riorganizzazione di un massimo di 1000 club i cui statuti prevedano norme non conformi allo statuto e al regolamento del RI, anche in deroga a quanto previsto dagli stessi. Tale progetto pilota non può estendersi oltre sei anni. Al suo termine, tutti i club che siano stati ammessi o a cui sia stato consentito di riorganizzarsi ai sensi di tale progetto pilota devono adottare lo statuto tipo vigente in quel momento.

Art. 6 Consiglio centrale

1. Composizione. Il Consiglio centrale è composto da 19 membri, che sono: il presidente del RI, che funge anche da presidente del consiglio stesso, il presidente entrante e 17 altri consiglieri designati ed eletti in conformità alle norme del regolamento del RI.

2. Poteri. L’attività e i fondi del RI sono soggetti alla supervisione del Consiglio centrale e da questi amministrati, secondo quanto previsto dal presente statuto, dal regolamento del RI e dal General Not For Profit Corporation Act del 1986 (la legge che regola gli enti morali nello Stato dell’Illinois), con successive modificazioni. Nell’esercizio del proprio compito di supervisione sui fondi del RI, il Consiglio centrale può, come stabilito dai bilanci preventivi previsti dal regolamento, spendere in ogni anno sociale le entrate correnti e prelevare dai residui attivi gli importi necessari per realizzare i progetti del RI. Il Consiglio centrale deve comunicare, al successivo congresso del RI, le speciali condizioni che abbiano reso necessari i prelievi dai residui attivi. Il Consiglio centrale non deve mai assumere impegni in misura superiore alle correnti disponibilità finanziarie del RI.

3. Segretario. Il segretario generale del RI è segretario del Consiglio centrale, ma non ha diritto di voto.

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Art. 7 Dirigenti

1. Qualifiche. I dirigenti del RI sono: il presidente, il presidente entrante, il vicepresidente, il tesoriere, gli altri membri del Consiglio centrale, il segretario generale, i governatori distrettuali, come pure il presidente, il presidente uscente, il vicepresidente e il tesoriere onorario del RI in Gran Bretagna e Irlanda.

2. Elezione. I dirigenti del RI sono designati ed eletti secondo le norme del regolamento.

Art. 8 Amministrazione

1. I club aventi sede in Gran Bretagna, Irlanda, nelle Isole della Manica e sull’Isola di Man costituiscono un’unità amministrativa separata, nota come “Rotary International in Gran Bretagna e Irlanda”, i cui poteri, fini e obbiettivi sono definiti negli articoli dello statuto del RI in Gran Bretagna e Irlanda, quali sono stati approvati dal Consiglio di Legislazione e incorporati nello statuto e nel regolamento del RI.

2. Il Consiglio centrale del RI esegue la supervisione dell’amministrazione dei club, che viene esercitata in maniera diretta attraverso una delle forme sotto indicate, sempre in conformità con il presente statuto e il regolamento del RI:

  1. (a)  supervisione di un club da parte del Consiglio centrale;
  2. (b)  supervisione di club da parte del governatore di un distretto;
  3. (c)  forme di supervisione suggerite dal Consiglio centrale e approvate dal Consiglio di Legislazione;
  4. (d)  la supervisione dei club in Gran Bretagna, Irlanda, nelle Isole della Manica e sull’Isola di Man spetta al RI in Gran Bretagna e Irlanda.

3. Il RI e i club sono incoraggiati a informatizzare le proprie operazioni al fine di sveltire le

procedure amministrative e ridurne i costi.

Art. 9 Congresso del RI

1. Data e luogo. Il congresso annuale del RI si deve tenere negli ultimi tre mesi dell’anno sociale, nei giorni e nel luogo stabiliti dal Consiglio centrale.

2. Congressi straordinari. In caso d’emergenza, il presidente può convocare un congresso straordinario con l’approvazione della maggioranza dei membri del Consiglio centrale.

3. Rappresentanza.

  1. (a)  Al congresso, ogni club ha diritto di essere rappresentato da almeno un delegato. I club con più di cinquanta (50) soci hanno diritto di essere rappresentati da un delegato supplementare per ogni 50 soci (arrotondando al multiplo di 50 più vicino). A questo fine, la rappresentanza è determinata in base al numero dei soci del club al
    31 dicembre precedente il congresso. Un club può autorizzare un delegato a esprimere uno o più voti, a seconda dei voti cui ha diritto il club.
  2. (b)  Ogni club ha il dovere di essere rappresentato al congresso – mediante un suo socio o un delegato per procura – e di esprimere il proprio voto in merito a ogni proposta presentata.

4. Delegati straordinari. Ogni dirigente ed ex presidente del RI sono considerati delegati straordinari finché mantengono l’affiliazione a un club.

5. Elettori e votazioni. I delegati debitamente accreditati, i delegati per procura e i delegati straordinari costituiscono il corpo elettorale del congresso e sono pertanto definiti “elettori”. Il regolamento prevede le modalità di votazione.

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Art. 10 Consiglio di Legislazione

1. Scopo. Il Consiglio di Legislazione costituisce l’organo legislativo del RI.
2. Data e luogo. Il Consiglio di Legislazione si riunisce ogni tre anni, preferibilmente ad aprile

oppure a maggio o giugno. Il Consiglio centrale deve stabilire le date e il luogo della riunione, che deve tenersi comunque nei pressi della sede centrale del RI a meno che, per gravi ragioni finanziarie o altri motivi, il Consiglio centrale non decida altrimenti con il voto favorevole di 2/3 dei suoi membri.

3. Procedure. Il Consiglio di Legislazione prende in esame e decide in merito alle proposte debitamente formulate, e solo i club, secondo le disposizioni del regolamento del RI, possono opporsi alle sue delibere.

4. Composizione. La composizione del Consiglio di Legislazione è stabilita dal regolamento del RI.

5. Riunione straordinaria per l’approvazione di proposte legislative. Il Consiglio centrale può – con il voto del 90% dei suoi membri – dichiarare l’esistenza di una situazione di emergenza che richieda una riunione straordinaria del Consiglio di Legislazione per l’approvazione di alcune proposte legislative. Il Consiglio centrale stabilisce il luogo e la data di detta riunione e ne determina l’oggetto. Il Consiglio di Legislazione, a questa riunione straordinaria, può prendere in esame e deliberare solo sulle proposte di legge presentate dal Consiglio centrale e relative all’emergenza di cui sopra. Le proposte da esaminare non sono soggette ai termini di presentazione e alle procedure vigenti in altri casi previsti dai documenti costitutivi del RI, anche se le suddette procedure vanno seguite nei limiti permessi dal tempo a disposizione. Qualsiasi delibera approvata in tale riunione del Consiglio di Legislazione sarà quindi soggetta all’approvazione da parte dei club, come previsto al comma 3 del presente articolo.

Art. 11 Quote associative

Ogni club versa al RI una quota semestrale, oppure secondo altre date stabilite dal Consiglio.

Art. 12 La Fondazione Rotary

1. Il regolamento del RI istituisce e determina le modalità di amministrazione della Fondazione Rotary.

2. Tutti i doni, legati o lasciti in denaro e qualsiasi proprietà o rendita da essi provenienti ricevuti dal RI, come pure qualsiasi fondo residuo del RI – secondo quanto autorizzato dal congresso – sono di proprietà della Fondazione.

Art. 13 Qualifica di socio e distintivi

1. Socio attivo. Ogni socio attivo di un Rotary club è un “Rotariano” ed è autorizzato a indossare il distintivo e qualsiasi altro emblema del RI.

2. Socio onorario. Ogni socio onorario di un Rotary club è un “Rotariano onorario” ed è autorizzato a indossare il distintivo e qualsiasi altro emblema del RI per la durata della sua affiliazione al club quale socio onorario.

Art. 14 Regolamento

Deve essere adottato un regolamento che non sia in contrasto con lo statuto del RI e che potrà essere modificato dal Consiglio di Legislazione.

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Art. 15 Interpretazione

Ogni riferimento a persone di sesso maschile o femminile comprende automaticamente anche l’altro sesso. L’uso del termine “posta”, in qualsiasi forma, derivazione e combinazione, implica l’uso sia della posta tradizionale che di quella elettronica (e-mail), quest’ultima intesa come mezzo per ridurre i costi e ottimizzare i tempi di risposta.

Art. 16 Emendamenti

1. Modalità. Il presente statuto può essere emendato solo dal voto dei 2/3 dei membri del Consiglio di Legislazione presenti e votanti.

2. Proposte. Le modifiche al presente statuto possono essere proposte soltanto dai club, dai congressi distrettuali, dal consiglio generale o dal congresso del Rotary International in Gran Bretagna e Irlanda, dal Consiglio di Legislazione o dal Consiglio centrale del RI, in base alle procedure delineate nel regolamento.